Art. 3.
(Priorità negli interventi).

      1. Il Ministero degli affari esteri elabora ogni tre anni, sentito il Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE), piani di sviluppo degli interventi di cui all'articolo 1, secondo princìpi di ottimizzazione delle risorse disponibili, di incremento degli indici di efficacia delle azioni programmate e di valorizzazione degli obiettivi fissati dalla presente legge.
      2. In ragione dei piani triennali di sviluppo delle iniziative, sulla base di appositi piani predisposti in relazione alle specifiche caratteristiche del Paese interessato, denominati «piani Paese», elaborati presso le sedi diplomatiche tramite consultazione con i Comitati degli italiani residenti all'estero (Comites) e i rappresentanti locali del CGIE, nonché in collaborazione con gli enti gestori di cui all'articolo 4 e, ove possibile, con le autorità locali, e tenuto conto dei risultati di apposite analisi di efficacia e valutazioni d'impatto periodiche, il Ministro degli affari esteri, in relazione altresì alle caratteristiche storiche, sociali e politiche della presenza e della vocazione delle diverse comunità italiane all'estero, adotta gli interventi previsti secondo criteri di priorità.

 

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